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I diritti di copia, i sistemi anti-copia e la duplicazione non autorizzata |
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La copia e la legge / Piccola storia della duplicazione non autorizzata / Le tappe verso la duplicabilità totale / La reazioni: i sistemi anti copia / Gli obiettivi dei sistemi anti-copia / SACD e sistemi anti-copia / Le mosse di Microsoft / I sistemi anti-copia in azione / La copia di DVD / Le contromisure verso i sistemi P2P /
Terreno minato come pochi, quello dei sistemi anti-copia che via via le multinazionali del disco (e del cinema) mettono in campo per eliminare o limitare le copie non autorizzate e, a loro dire, la pirateria.
Quindi premettiamo subito che questa pagina NON tratta tecniche e strumenti per neutralizzare i sistemi anti-copia, ma solo le loro finalità, la storia, la efficacia e i possibili sviluppi.
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Prima di tutto rispondiamo a una domanda. Quando e perché una copia non è legale? Per la legge italiana attuale (la 633/1941 con successive integrazioni) l'unica copia legale che un non-titolare dei diritti può effettuare è quella orientata alla protezione del disco originale (per esempio per utilizzarlo in macchina o su un riproduttore portatile, senza mettere a rischio di perdita o di danneggiamento l'originale). Di queste copie l'utente ne può avere soltanto una e, in caso di controllo, deve mostrare anche l'originale. Sull'originale dovrebbe essere mantenuto il bollino SIAE, per dimostrare che era di provenienza lecita. Se comunque l'originale (o il bollino) andasse perso dovrebbe esserne provato l'acquisto, mostrando lo scontrino o altra prova di acquisto. Analoga legislazione vale negli altri paesi europei e in USA. Non è contemplato il caso di perdita dell'originale e di smarrimento dello scontrino (in questo caso bisognerebbe distruggere la copia? Allora a cosa serve? Oppure ricomprare l'originale, e se non è più disponibile, se è fuori catalogo?). Non è chiaro neanche come dovrebbe essere gestito il caso di acquisti di dischi usati su eBay. In questi casi teoricamente dovrebbe essere mantenuta la comunicazione di acquisto, che però non è altro che una e-mail, priva di valore legale e facilmente riproducibile. Saremo però in possesso almeno di una copia ufficiale, anche se in genere proveniente dall'estero. Nel caso di download legale da iTunes o simili invece mancherebbe anche questo, a parte la comunicazione di acquisto, sempre via e-mail, si dovrebbe poter mostrare l'originale con DRM. E se si guasta il disco del PC con tutti i download originali? Anche nel caso di copie parziali (compilation) occorrerebbe avere tutti i dischi originali. In ogni caso già la copia per un amico è al di fuori della legge, ed effettivamente si tratta senza dubbio della violazione del diritto di copia, in quanto chi ha fatto la copia non ne aveva i diritti. Quanto sopra vale sia per le copie fatte sullo stesso supporto (da CD a CD), sia per quelle fatte su altri supporti (cassetta, MiniDisc, DAT, hard-disk del computer), indipendentemente dal fatto che siano allo stesso livello di qualità o prevedano una compressione dei dati. Naturalmente sorge spontaneo un dubbio: a chi sono stati venduti milioni di piastre a cassette, registratori digitali e masterizzatori, in tutti questi anni? Se il loro uso fosse limitato alle copie di sicurezza (o a musica auto-prodotta) è improbabile che il mercato della registrazione avrebbe raggiunto negli anni queste dimensioni. La risposta è data indirettamente dalla tassa occulta sulla registrazione domestica, applicata, da anni, alle cassette vergini, poi alle cartucce DAT e ai MiniDisc, e infine dal 2003 anche ai CD-ROM vergini. Questo sovrapprezzo, stabilito per legge (Legge 633/41, Art.71-septies), serve a compensare l'uso non autorizzato, quindi un mancato rispetto della legge, che evidentemente lo stesso legislatore ritiene assai diffuso. Gli introiti sono poi girati alle case discografiche in misura proporzionale alle quote di mercato detenute, ricompensando in parte i mancati profitti per le copie casalinghe non autorizzate. Quindi un curioso caso di legge il cui rispetto è messo in dubbio dallo stesso legislatore, e che rende un po' tutti gli utenti potenzialmente non osservanti della legge stessa. |
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Diciamo subito che la industria del disco e dell'elettronica ha creato essa stessa le premesse per la copia non autorizzata, mettendo in commercio ad inizio degli anni '80 tecniche e supporti in grado di registrare la musica in formato digitale (il popolare CD). La tecnica digitale consente infatti di realizzare una copia praticamente - se non teoricamente - identica all'originale, e con un processo di duplicazione molto più semplice della registrazione analogica, che già esisteva (vedi la storia della diffusione della musica).
Ai tempi dell'analogico il supporto principe per la musica era l'LP in vinile, il supporto di registrazione più diffuso la musicassetta. La produzione di un disco in vinile richiedeva apparati piuttosto costosi, mai messi in produzione come prodotti consumer e sempre rimasti appannaggio delle fabbriche specializzate (occorreva incidere un master su un supporto plastico con una specie di giradischi all'incontrario, poi da questo creare una matrice in metallo, una specie di disco in negativo, e infine usare questa per stampare le copie in vinile, poiché la matrice si deteriorava era necessario inoltre creare più matrici).
Per la copertina valeva più o meno lo stesso discorso, era possibile produrre qualcosa di analogo soltanto ricorrendo ad una tipografia industriale.
Con questi vincoli non è sorprendente che la pirateria fosse sconosciuta, e che nessuno abbia mai neanche pensato di mettere in commercio copie conformi degli LP in vinile. Al massimo esistevano copie non autorizzate (bootleg) o imitazioni.
I bootleg, diffusi soprattutto sul mercato anglosassone, erano (sono) LP non autorizzati, prodotti in base a registrazioni (di concerti dal vivo, per esempio) effettuate senza il permesso delle case discografiche che detengono i diritti dell'artista. Un fenomeno però di rilevanza minima sul mercato, di interesse limitato ai fan di questo o quell'artista.
Le imitazioni, presenti un tempo su alcuni mercati e in particolare sul mercato italiano, erano dischi a minor prezzo che proponevano brani famosi con interpreti diversi dagli originali, ma che facevano di tutto per suonare come l'originale, per esempio si ricorda negli anni '60 una certa Rita Piccione che incideva in 45 giri i principali successi di Rita Pavone, imitandone la voce e gli arrangiamenti. Insomma una attività comunque industriale, ai limiti della legalità, che aveva dietro di sé case discografiche minori ed era indirizzata o un sotto-mercato marginale.
Parzialmente diverso il discorso per le cassette pre-registrate, qui infatti era possibile con mezzi semi-artigianali (registratori a doppia velocità e fotocopiatrici) produrre cassette pirata, chiaramente di qualità più bassa (ma la qualità delle cassette pre-registrate non è mai stata un problema per gli acquirenti, in quanto è stata sempre molto bassa) e con copertina solitamente in bianco e nero. Anche qui però nulla che potesse impensierire i profitti delle Majors, anche perché toccava un mercato comunque marginale.
Ben altro peso aveva invece la duplicazione casalinga, o il disc-sharing, dove un amico comprava l'LP e gli altri a turno ne facevano copie su cassetta.
Proprio questa diffusione ha portato alla parziale soluzione della "tassa" sulle cassette vergini citata prima.
Ben poco da dire infine sulla vera e propria pirateria che ha colpito il CD (ed ora anche il DVD e i videogiochi). In questo caso la facilità di duplicazione e la percezione del prodotto come semplice supporto per la musica ha consentito, come tutti sanno, la nascita di un vero e proprio mercato parallelo. Nel 2001, secondo fonti della case discografiche, un disco di grande successo come "Io non so parlar d'amore" di Celentano ha venduto oltre un milione di copie ufficiali e, si stima, 700 mila copie pirata.
Per tentare di combattere
il fenomeno le majors hanno convinto il legislatore europeo (e italiano) a
spingere sulla leva repressiva, quindi sono state inasprite le pene (fino
all'arresto per chi vende, e multe molto salate per chi acquista), ma dalla
esperienza, sotto gli occhi di tutti, sembra che gli effetti sperati ancora non
ci siano stati.
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Le tappe di avvicinamento alla duplicabilità totale. Il DAT e il Mini Disc |
Dopo il successo del CD
l'industria della elettronica di consumo ha tentato subito di cavalcare l'onda
lanciando un successore della cassetta. Si trattava del DAT
(Digital Audio Tape)
uno standard di registrazione digitale su cassetta, la cui storia si è però
subito avvitata attorno al problema della liceità della copia. Le case
discografiche si sono infatti subito allarmate delle potenzialità del DAT e lo
hanno boicottato in ogni modo, riuscendo a impedirne l'affermazione come nuovo
registratore casalingo.
Il DAT era (ed è) un piccolo miracolo tecnologico che, sfruttando
il meglio della tecnologia digitale e della tecnologia video (le testine
rotanti), riusciva a superare in qualità il CD e a consentirne in ogni caso una
copia senza problemi, oltre che a raggiungere, e in molti casi superare, i
precedenti registratori analogici nella cattura di eventi musicali dal vivo.
Il primo vincolo che le case discografiche hanno imposto è stato la disabilitazione dell'ingresso digitale, rimossa soltanto dopo la introduzione sui registratori del meccanismo SCMS (Serial Copy Management System), che in pratica impediva che il nastro DAT realizzato a partire da un CD fosse usato per ulteriori copie, potendo essere usato come un nuovo master in assenza del CD originale. Evidentemente rimaneva comunque possibile fare più copie dallo stesso CD (a velocità comunque 1x).
Non è stato però questo vincolo a decretare la morte del DAT sul mercato consumer, ma il prezzo dei registratori, che è rimasto alto, e soprattutto il prezzo dei supporti, che non è mai sceso (almeno sul mercato italiano) a meno di 2/3 del costo di un CD originale. Il tutto per un insieme di boicottaggio delle case discografiche, di poca offerta di modelli (molte aziende produttrici avevano all'epoca incroci con le Majors), scarso interesse dei potenziali clienti (che non percepivano affatto come superata la cassetta, e non avevano interesse per un nuovo standard di qualità superiore, ma praticità identica, perché ancora basato su nastro), in sintesi una proposta troppo avanti sui tempi.
Quindi nessuna minaccia al diritto di copia è arrivata dal DAT.
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Il Mini Disc Sony |
L'insuccesso del DAT (e
anche della DCC, la Digital Compact Cassette
proposta da Philips ad inizio anni
'90, che ha avuto vita breve ed ingloriosa) ha lasciato spazio ad un altro
ipotetico successore della musicassetta, il
Mini Disc della Sony.
Teoricamente questo aveva più frecce al suo arco: la compattezza ancora
maggiore (è un dischetto da 2 pollici protetto da un contenitore plastico),
l'accesso diretto ai brani, la praticità estrema in qualsiasi uso grazie alla
memoria tampone incorporata e alla robustezza del supporto, la compattezza dei
registratori e dei lettori, la facilità con cui si potevano aggiungere testi e
commenti alla musica, visualizzati sul display.
Quindi perché ha avuto
anch'esso un successo limitato? Un limite del MD è dato dal
fatto che la copia è possibile solo in formato compresso, quindi con teorica
minore qualità dell'originale. Questo è sicuramente vero ed è parte del
progetto, infatti si tratta di un dischetto magneto-ottico di capacità pari a
poco più di 100MB, quindi per registrare un CD standard da 74 minuti (650 MB)
è necessario utilizzare un algoritmo di compressione. Non si tratta in questo
caso di un algoritmo standard MPEG (come l'MP3) ma di un algoritmo proprietario
della Sony (ATRAC) che segue comunque gli stessi principi (in base a teorie di
psisco-acustica tralascia contenuti musicali mascherati da altri, che la mente
umana non dovrebbe percepire, e poi li ricrea in riproduzione).
Molto più probabile però che il mancato successo sia stato un problema di tempi. Quando poteva esserci un interesse per il MD i supporti erano troppo cari (4 o 5 volte le cassette) e gli apparecchi poco diffusi nei negozi e poco o per nulla spinti dalla pubblicità, e la proposta era quasi mono-produttore (Sony). Quando i prezzi sono calati e, sull'onda del successo giapponese, sono arrivati altri produttori, era ormai prossima la stagione della registrazione su CD con il masterizzatore per PC.
Il formato compresso era però sufficiente a tranquillizzare le case discografiche, che infatti non hanno mai avversato il MD (che peraltro conteneva già all'origine il meccanismo SCMS imposto a suo tempo da esse al DAT). Ben altro atteggiamento avrebbero seguito dieci anni con la compressione MP3.
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Le tappe tecnologiche per la dublicabilità totale |
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Il CD |
Dopo qualche anno da "giocattolo di lusso" il CD si è imposto attraverso una azione a tenaglia delle case discografiche e della distribuzione. Le prime hanno iniziato a fare uscire i nuovi titoli anche (e poi soltanto) su CD, e hanno definito un prezzo - di poco superiore all'LP - accettato dal mercato. La distribuzione dal canto suo ha iniziato a predisporre nei negozi lo spazio per vendere i CD. |
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Il DAT |
Un registratore digitale comodo e di qualità. Avversato con successo dalle case discografiche, non si è mai affermato sul mercato consumer (mentre è diventato uno standard nel settore professionale e nell'informatica). |
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Il Mini Disc |
Non è avversato dalle majors, poteva diventare il successore autorizzato, o almeno sopportato, della musicassetta. Non è andata così. |
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Il registratore-CD |
Agli inizi era costosissimo e raro, poi è diventato un componente di basso costo e abbastanza diffuso (CD-R Audio), i supporti vergini erano già gravati all'origine di un extracosto per compensare le copie. |
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Il masterizzatore |
Questo è diventato, contro ogni programma e strategia, il vero successore della cassetta. Peggio di così non poteva andare alle case discografiche, in quanto contiene all'origine e a basso prezzo tutto quello che avevano avversato dal DAT in poi: bassissimo costo dell'apparato e dei supporti (perché in comune col mercato PC), grandissima praticità e facilità della copia, semplicissimo accesso da parte dell'utente finale agli algoritmi di copia e riproduzione e al software di controllo, in quanto supportati da una piattaforma per definizione aperta come il PC. |
Da quanto riepilogato sopra non possiamo stupirci che le case discografiche, dopo aver provocato, assecondato o subito la fuga dei buoi, hanno cercato di chiudere i cancelli con i sistemi anti-copia.
Di cosa si tratta? Di vari sistemi aventi però un unico scopo, quello di impedire la lettura del CD da parte del lettore CD o del masterizzatore di un PC e consentirla (ovviamente, almeno di questo non si può fare a meno) dai lettori di CD.
Già da questa prima definizione si capisce subito che viene tagliato un uso, assolutamente legale, del CD, cioè la lettura e l'ascolto tramite un PC o la copia sull'hard-disk del PC.
Proprio perché è un uso consentito le Majors hanno dovuto subire contestazioni legali in occasione del primo utilizzo di sistemi anti-copia, da acquirenti che rivolevano dare indietro i CD inutilizzabili per uno dei loro scopi ammessi, contestazioni che le hanno costrette a inserire avvertenze evidenti (un po' come quelle delle sigarette) sui CD protetti.
Per ovviare a questo inconveniente i dischi protetti più recenti includono il contenuto in due codifiche, una standard PCM leggibile dai lettori CD, ed una compressa (molto compressa, equivalente a MP3 47Kbps) leggibile sul PC. Nel CD è contenuto anche il player, e il formato è ovviamente proprietario e le tracce non sono trasferibili su PC con i normali strumenti di editing per la musica.
Come funzionano i sistemi anti-copia? Ovviamente non si tratta di metodi di dominio pubblico, per non facilitare il compito ai molti programmatori impegnati a realizzare sistemi anti-anti-copia. Comunque in linea di massima esistono due sistemi, nel primo vengono alterate ad arte le modalità di scrittura del CD, introducendo errori di scrittura (sul contenuto musicale, o sull'indice: TOC - Table Of Contents) che vengono gestiti e assorbiti dai lettori CD casalinghi, ma non dai lettori CD-ROM dei PC, che li interpretano come indicatore di disco difettoso, nel secondo, più recente e più efficiente (Midbar Cactus Data Shield) vengono inserite ad arte tracce dati che vengono lette dal CD-ROM del PC (che si blocca su di esse), ma vengono ignorate dal lettore CD musicale.
In questo modo però viene alterato lo standard CD (infatti i CD con sistemi anti-copia non potrebbero neanche fregiarsi del marchio CD) e si abbassa la qualità dell'ascolto. Infatti i lettori CD di fascia alta hanno come scopo prioritario di evitare l'intervento del sistema di correzione errori, universalmente ritenuto deleterio per la qualità della riproduzione.
Si può immaginare come può essere contento un appassionato di alta fedeltà che ha acquistato un lettore CD da 5000 € con sofisticati sistemi di stabilizzazione della lettura, di acquistare un supporto che introduce errori a bella posta.
Da notare che nel settore è anche attiva Microsoft con un suo sistema per la regolamentazione delle copie e dei diritti (Digital Right Management).
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Che cosa impediscono in pratica i sistemi anti-copia |
Come si è detto prima impediscono l'uso del CD su PC. Tutti gli altri usi che nascono dalla lettura da parte di un lettore CD musicale rimangono inalterati, quindi a regola di termini non impediscono la copia, che rimane possibile utilizzando per esempio un registratore CD Hi-Fi (CD-R) o un registratore MiniDisc.
Da notare che impedire la copia è proprio concettualmente impossibile, perché un CD dovrà sempre consentire la conversione in analogico (perché l'orecchio umano è analogico, e il CD serve per ascoltarlo) e quindi sarà sempre possibile, qualsiasi sia il sistema raffinatissimo inventato, ottenere una copia digitale attraverso una doppia conversione digitale -> analogico e quindi analogico -> digitale. E un convertitore analogico -> digitale è presente su ogni registratore digitale (CD-R, MiniDisc, DAT) e su tutte le schede audio per CD.
Lo svantaggio della doppia conversione è un marginale abbassamento della qualità (minore comunque di quello derivante dalla compressione in MP3 o altri sistemi), e soprattutto una minore praticità: la conversione è 1x (come sulle vecchie cassette) anziché 16x (e oltre), ed occorre di solito intervenire manualmente per ripristinare la divisione in tracce (vedi anche gli approfondimenti nel seguito).
Naturalmente esistono anche molti sistemi non autorizzati per eliminare le protezioni, ma come affermato all'inizio, non sono trattati qui.
La risposta alla prima domanda è semplice, tutte le majors, con in testa EMI, BMG e Sony, hanno messo progressivamente in commercio dischi protetti, nel segmento della musica pop o in generale sulle alte tirature. A seguito delle questioni legali ricordate prima è presente una indicazione sulla copertina che il disco è protetto, in alcuni casi evidente (gli ultimi titoli dei Tribalistas o di Ben Harper, per esempio), in altri casi meno.
Aggiornamento 2004: i sistemi anti-copia sono applicati a pressoché tutta la nuova produzione - ristampe incluse - della casa discografica EMI (che comprende anche la apprezzata etichetta specializzata in jazz Blue Note) e a buona parte della produzione BMG. Le altre case sembrano decidere la applicazione caso per caso. |
Qui si innestano i molti perché della operazione. Intanto perché non vengono estesi a tutta la produzione, se sono considerati così strategici da giustificare i forti investimenti che le Majors stanno sostenendo nel perfezionare i sistemi? Probabilmente qui interviene una certa prudenza sugli effetti collaterali indesiderati, infatti i primi sistemi (basati sulla alterazione della TOC) davano errore con il 3% ed oltre dei lettori (con dischi restituiti e altre conseguenze negative per le Majors stesse), e anche i sistemi più recenti continuano a dare problemi di lettura in alcune delle molte applicazioni del CD (che ha come noto una diffusione vastissima in molte tipologie di apparati elettronici).
La seconda domanda: quali effetti benefici sul business si spera di ottenere? Evidentemente le Majors si aspettano di vendere più dischi, ma perché questo dovrebbe accadere?
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La pirateria organizzata sparirebbe o almeno si ridurrebbe? |
Molto improbabile.
Difficile che le stesse Majors siano così ottimiste. Evidentemente, anche
dall'esame fatto sopra sui vari sistemi, chi opera sul mercato illegale
può procurarsi in vari modi gli originali da masterizzare. |
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Il disc-sharing si ridurrebbe? |
Probabilmente sì, ma in
misura limitata a chi non vuole fare sforzi per superare il blocco. Si
tratta comunque della casistica che potrebbe avere la maggiore incidenza sulle
vendite. |
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La copia per uso privato si ridurrebbe? Qualcuno comprerà due copie dello stesso CD (per ascolto in casa e in auto, ad esempio) |
Magari in qualche caso sì. Ma limitatamente ad acquirenti danarosi, con poco tempo da perdere nella registrazione, che ora fanno comodamente da PC. Una eventualità ed una incidenza che appaiono decisamente marginali. |
In compenso è possibile che si perdano potenziali acquirenti.
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Utilizzatori di PC / Notebook |
Come si è visto prima chi vuole leggere e utilizzare un CD su PC è tagliato fuori, potenziali clienti in meno. |
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Utilizzatori di lettori portatili MP3 |
Non potranno più utilizzare i CD come sorgenti per realizzare i brani MP3 da portarsi in giro, quindi non compreranno i CD con anti-copia. |
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Appassionati di alta fedeltà |
Sono già perplessi e diffidenti sul CD, figuriamoci su un CD reso artatamente irregolare. Un appassionato di alta fedeltà vero comprerà solo se costretto un CD con anti-copia. |
Secondo le majors i primi due tipi di consumatori dovrebbero rivolgersi ai portali di download a pagamento (iTunes e simili), mentre il terzo tipo di consumatori è considerato marginale e quindi non esiste, come non esisteranno alternative una volta che i sistemi anti-copia andranno a regime.
L'alternativa però esiste sempre nel mercato entertainment, si tratta infatti sempre di consumo per divertimento, non di generi di prima necessità, e quindi i consumatori potranno rivolgere i loro interessi verso differenti forme di intrattenimento (per esempio i videogiochi). E questo senza considerare la alternativa rappresentata da tutto quello che sfugge e continuerà a sfuggire al controllo delle majors e di Microsoft.
Quindi rimane poco chiara la vera strategia delle majors che sta alla base dei notevoli sforzi fatti sui sistemi anti-copia. A livello globale potrebbe esserci nel breve periodo un incremento di vendite, sostenuto dai consumatori che non sono più in grado di procurarsi le copie (dagli amici o private) e si arrendono alla necessità di comprare l'originale (o più originali). Nel medio-lungo periodo la regolamentazione potrebbe invece allontanare i consumatori dal CD e condurli verso altre forme concorrenti di intrattenimento, e quindi tradursi anche in minori profitti per le majors. Se questi scenari fossero realistici ci troveremmo nella tipica situazione di piani di mantenimento dei margini a breve, tipici della attuale fase del capitalismo.
Probabilmente si tratta solo di un tassello della strategia globale per la protezione dei diritti, che si affianca agli sforzi sulla distribuzione digitale, alle azioni legislative e repressive, alle contromisure verso il P2P, alle azioni educative verso i clienti, insomma a prendere tempo in attesa di una nuova stabilizzazione del mercato attorno al download via Internet legale. Un tassello la cui rilevanza relativa è nota quindi anche alle stesse majors che lo adottano.
Il nuovo standard
presentato nel 1999 come successore del CD da Philips e Sony (vedi la sezione
sugli standard) è per sua natura protetto da copie in digitale.
I lettori sono infatti privi della uscita digitale in standard SACD (DSD) e
comunque non sono disponibili registratori digitali in standard DSD, presenti
solo come costosissimi componenti per le industrie di produzione dei supporti.
Una situazione quindi analoga ai primi tempi del CD. In questo caso però è
improbabile che vengano messi in produzione registratori casalinghi, vista la
esperienza precedente.
Alcuni lettori (non tutti) hanno una uscita digitale PCM (in standard CD-Audio),
con la quale si può trasferire il contenuto dello strato compatibile CD dei
SACD ibridi (quelli in doppio formato, leggibili anche su CD).
La cosa curiosa è che lo strato CD, almeno nei SACD ibridi finora usciti, non
è protetto. Questi dischi possono essere quindi facilmente duplicati in
digitale, ovviamente non a qualità SACD, mediante registratori CD Audio o con
PC e masterizzatore.
Altra bizzarria delle case
discografiche, che forse ritengono la "superiore qualità del SACD" un
deterrente sufficiente per scoraggiare gli acquirenti dall'effettuare copie
illegali. Più probabilmente è un rinvio del problema, stante la marginalità
di mercato dei dischi SACD.
Chi invece ha sicuramente le idee chiare è Microsoft, che ha già presentato (al salone MIDEM di Cannes del 2003) i propri sistemi per la gestione dei diritti sul formato digitale. L'area DRM (Digital Rights Management) vede diverse proposte, anche nel mondo open-source (Linux), tutte aventi lo scopo di regolare la diffusione di contenuti (musica, ma anche e-book) protetti da copyright. La soluzione Microsoft prevede la codifica della musica con particolari segnalatori, non disattivabili, attraverso i quali il software di lettura o trattamento può verificare se sussistono o meno i diritti per l'utilizzo.
Nel caso preso in esame in questa pagina, un CD codificato DRM potrà essere letto da un PC dotato di Windows Media Data Session Toolkit, un nuovo componente della suite Windows Media 9, potranno essere gestite ulteriori copie a minore qualità (in formato compresso) verso unità mobili (lettori MP3, telefonini, palmari) e i brani potranno essere trasferiti sull'hard-disk del PC.
Quello che non si potrà fare sono le copie sull'hard-disk di un secondo PC (il processo di lettura e fruizione diventa una specie di "usa e getta"), la masterizzazione del CD sul PC (a meno che sia ammessa dal produttore del disco), la compressione in MP3.
In sintesi un software che ha l'obiettivo, tra gli altri, di rimettere in gioco, in modo controllato dall'alto (da Microsoft), il PC come strumento di lettura e fruizione di CD in formato protetto con sistemi anti-copia, completando il disegno strategico sottostante alla loro introduzione ed eliminando l'uso libero della accoppiata PC-masterizzatore. Quando e se tutto ciò si realizzerà si vedrà nei prossimi anni (o mesi).
Microsoft ha già siglato un accordo con MPO, una delle principali multinazionali nel settore della stampa dei CD e DVD per la produzione di dischi, quindi ha coinvolto proprio quel settore della distribuzione che le Majors per altri versi stanno cercando di marginalizzare. I primi dischi supportati da DRM sono già usciti (si tratta sempre di assaggi sperimentali) e per ora utilizzano sessioni separate da quelle unicamente musicali (e protette).
Riguardo ai primi sistemi anti-copia sono stati riportati sulle riviste specializzate e su Internet diverse testimonianze di funzionamento inefficace o pesantemente riduttivo. Esaminando un moderno sistema (Copy Control, usato per esempio dalla Virgin-EMI, basato sulla tecnologia Cactus Data Shield della società israeliana MidBar) si nota che ora:
il disco è leggibile dagli ubiqui lettori di CD odierni (fisso hi-fi, auto, walkman, coordinato, lettore DVD) senza problemi;
il disco è ascoltabile anche su PC fisso o mobile, dal lettore CD integrato.
Sono quindi superate le limitazioni evidenti (anche agli utenti non smaliziati), presenti nei primi sistemi (impossibilità di uso su PC, impossibilità di uso in macchina) che portavano alcuni acquirenti anche a farsi ridare indietro i soldi dal negozio di dischi.
Come funziona il meccanismo? In realtà il CD (abbiamo esaminato l'ultimo lavoro di Ben Harper, Diamonds on the Inside, disponibile - purtroppo - solo in questo formato) è un ibrido CD-ROM e CD-Audio, composto da due sessioni CD, una audio con le tracce tradizionali, l'altra PC.
I lettori CD Audio saltano automaticamente, come sempre, la parte dati e vedono la sola parte audio, trattando il "coso" come un normale CD, in modo trasparente per l'acquirente.
I lettori CD-ROM dei PC vedono invece un disco CD-ROM, e ovviamente danno la priorità ai file eseguibili su PC. Non vedono la sessione con le tracce CD in quanto probabilmente nascosta da alterazioni della TOC (Table Of Contents: l'indice del CD). Nel CD è contenuto un programma player che parte in automatico (auto-play): si tratta di un player tipo Winamp semplificato che consente di suonare sul PC i brani del disco, codificati in formato compresso WMA Microsoft (molto compresso: 47Kbps, la qualità è di conseguenza assai scarsa) sulla parte dati.
Il risultato? Sui CD Audio nulla dovrebbe cambiare, anche se rimane il dubbio sul metodo (ovviamente segreto o quasi) usato per mascherare la parte audio ai PC. Se il trucco è basato su alterazioni della TOC non dovrebbero esserci effetti sulla qualità della riproduzione, se invece sono state aggiunte stringhe di bit che fanno lavorare i correttori di errore dei lettori CD Audio (solitamente più raffinati di quelli PC) potrebbe esservi un degrado di qualità.
Di fatto alcuni lettori CD di fascia alta hanno a volte difficoltà a trattare CD protetti, e dichiarano nelle istruzioni queste possibili compatibilità (es. Audio Analogue).
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In ogni caso nulla viene dichiarato e quindi nulla viene garantito sulla qualità di riproduzione, riconfermando la scarsa importanza che le Majors attribuiscono in questo momento al fattore qualità. |
Sui lettori PC si può
fare invece solo una cosa: ascoltare la musica in bassa qualità (ma di solito
non sarà questo il problema, alla luce della "qualità" dei
convertitori digitale-analogico, altoparlanti e cuffie solitamente usati nei PC).
Non si può invece copiare il disco su un altro (con la funzione CD Copy dei
software per masterizzatore come Nero o Easy CD Creator), oppure convertire le
tracce su PC in formato Wav o MP3, con ripper come dB PowerAmp o simili, oppure
ancora editare la musica con Cool Edit o altri editor analoghi.
E la copia su un registratore audio (CD o Mini Disc)? Vietata anche questa, se si usa l'ingresso-uscita digitale. Probabilmente il CD si presenta come un supporto non ammesso, usando la codifica SCMS già supportata dai lettori (quelle che serve ad impedire le copie ripetute). In questo caso viene invece impropriamente vietata la prima copia, quella ammessa dalla legge.
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Quindi sono fuorilegge questi dischi? Non si può sostenerlo. Intanto la indicazione che non si tratta di un disco standard è evidente, e quindi si può evitare di comprarlo (non è esattamente quello che vogliono le Majors, ma tant'è). Poi la copia ammessa non è scritto da nessuna parte che debba essere in digitale, la copia è comunque possibile in analogico e quindi anche questo obbligo di legge è rispettato dal "coso" in questione, che non si può più chiamare CD. |
Il fatto è che la copia realizzata con la uscita analogica è totalmente non protetta, e tutti quei raffinati accorgimenti elencati sopra saltano. E cosa serve per la copia in analogico su un secondo CD? Basta un registratore CD Audio Hi-Fi, oppure un PC con la scheda audio (che ha sempre a bordo un convertitore analogico-digitale). In questo secondo caso la copia deve essere eseguita con una certa attenzione e relativa perizia tecnica, mentre con il registratore CD Audio da casa è alla portata di chiunque.
E' limitata come qualità la copia? Se eseguita bene e con registratori CD Audio (stando attenti ai livelli di ingresso, e quindi alla distorsione dovuta al trimming - taglio e compressione - dei picchi sonori) praticamente no. Il degrado della doppia conversione è marginale e avvertibile solo con impianti Hi-Fi molto selettivi, ma questo non è un problema per seconde copie destinate all'uso in auto o su PC. Su PC il degrado può essere maggiore causa della bassa qualità dei convertitori on-board sulle schede audio più diffuse, ma sempre sopportabile. L'unico vero limite è la scomodità: copia a 1x, necessità di separare le tracce.
Conclusione: servono questi sistemi? Ad allontanare i compratori più esigenti sì, ad evitare la copia di sicurezza no, ad imporre l'acquisto di più copie (per casa, per auto) no, ad ostacolare la copia in digitale da parte di utenti PC "medi" sì. E ad evitare la copia in digitale? Non possiamo rispondere qui, ma Internet può farlo.
La copia di dischi
protetti (CD o DVD) da un lato è legale ed ammessa, come backup, per chi ha
acquistato regolarmente il supporto, dall'altra è resa teoricamente impossibile
dai sistemi anti-copia.
In questa contraddizione si sono incuneati i creatori e i produttori di sistemi
per aggirare le protezioni (AnyDVD, DVDdecrypter, Alchool 120% e altri noti
prodotti similari, freeware o a pagamento).
Proprio la introduzione dei sistemi anti-copia rende quindi paradossalmente legali, o non completamente illegali, questi prodotti, che temiamo siano usati in molti casi anche per copie non di backup.
Il caso di copia di backup di DVD è ancora più complesso. Infatti anche la copia di un DVD non protetto risulta non immediata, a differenza di quella di un CD. La maggior parte dei DVD in vendita è infatti stampata su supporto Double Layer (DL), di capacità maggiore rispetto ai supporti standard (8,5 GB contro 4,7 GB). Di conseguenza la copia diretta su supporto standard era impossibile nella maggior parte dei casi, e la copia era possibile soltanto ricorrendo a prodotti per la compressione e selezione dei contenuti, come il popolare DVD Shrink (che è anche totalmente gratuito: attenzione però alle copie contraffatte e ai trucchi che usano questa popolare applicazione come esca). In sintesi, la copia con DVDShrink è quindi comunque di qualità inferiore all'originale, è possibile solo dai (rari) DVD non protetti, e comporta un certo impegno in termini di tempo e di attenzione.
Dal 2006 la maggior parte dei masterizzatori gestisce anche dischi DVD DL e anche i supporti sono distribuiti in modo esteso nei punti di vendita. Il costo è comunque non basso (4-5 volte un DVD standard, dato 2007, superiore al costo del noleggio) e di conseguenza l'uso per copie non di backup dovrebbe essere scoraggiato all'origine.
Anche se non in modo ufficiale e dichiarato, le case discografiche operano anche con contromisure mirate per ridurre il fenomeno della diffusione di musica protetta da copyright tramite i sistemi peer-to-peer (P2P). Dando per scontato evidentemente che la protezione inserita sui CD non sia sufficiente per impedire alle novità discografiche di essere inserite nel circuito P2P, vengono escogitati altri sistemi. In generale tutta la strategia delle majors è a 360 gradi, non privilegia un particolare metodo anti-pirateria, ma opera in parallelo in diverse direzioni.
Nel caso specifico è probabile che si faccia ricorso agli stessi punti di forza dei sistemi P2P ed in particolare alla facilità di replica esponenziale, per inserire nel circuito copie "fake" di album o novità particolarmente ricercate, contenenti rumore bianco o musica diversa. Queste copie si replicano naturalmente e raggiungono un grande numero, oscurando le copie buone e rendendo arduo, vano, o comunque meno interessante la ricerca del brano. Esistono anche interi server fake, orientati a disturbare e alterare la disponibilità reale dei brani.
Alla riuscita della contromisura concorre anche l'abitudine di molti utenti P2P di copiare comunque musica per un ipotetico uso futuro, senza ascoltarla (anche fino al 2o% e oltre dei brani scaricati, nei primi tre mesi successivi alla copia, sono cancellati senza essere ascoltati, secondo indagini statistiche pubblicate da alcune case discografiche). Evidentemente i brani civetta rimarrebbero in questo caso a disposizione nella cartelle degli ignari scaricatori per la ulteriore diffusione.
Altra contromisura è rappresentata dal controllo molto più attento del ciclo di produzione dei master e dei demo che precedono le nuove uscite. In questa catena si erano infatti verificate clamorose falle, che avevano portato nel circuito P2P dischi o novità ancor prima dell'uscita nei negozi.
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Appendice legale: alcuni aspetti delle leggi sui diritti d'autore (giugno 2007) |
Come si diventa autori SIAE / La tutela dell'opera d'ingegno / La durata dei diritti / La legislazione europea / La legislazione russa / I diritti di copia per libri e spartiti / Il fine di lucro / La legge 633 del 1941 / La legge 128/2004 (legge Urbani) / Contributi e suggerimenti?
Come si fa a depositare un brano e quindi diventarne autore, ai fini di una successiva riscossione dei diritti, o della protezione dell'originalità del brano rispetto all'utilizzo di altri? Come premessa l'autore o gli autori del brano musicale e l'eventuale editore devono iscriversi alla SIAE. Quindi devono presentare alla sezione locale della SIAE (la società è diffusa a livello territoriale, attualmente con 13 sedi regionali e 34 filiali territoriali) un modello di richiesta (mod. 112) sottoscritto da tutti gli autori e dall'editore.
Il brano in quanto tale deve essere presentato sotto forma di testo e spartito musicale, se si tratta di opera non trascrivibile su spartito (musica elettronica, campionamenti) è ammessa la presentazione di una registrazione su disco o su nastro. Una volta accettato e acquisito il modulo di richiesta, il brano diventa tutelato rispetto a qualsiasi utilizzo regolato dalla legge. Naturalmente, essendo ora ufficiale, deve anche essere un brano originale, nel caso di somiglianza con altri brani già depositati (in Italia o all'estero) potrebbe essere passibile di accusa di plagio e, se utilizza campionamenti di altri brani, questi devono essere esplicitati.
Come si può tutelare una propria opera d'ingegno dall'uso non autorizzato? Parliamo della copia non autorizzata, a fini di lucro (rivenderla come propria) o anche non di lucro (spacciarla come propria o utilizzarla in tutto o in parte in proprie opere). Qualche esempio? Una canzone che nella musica o nel testo ne riprende un'altra. Un libro basato su una idea o su una trama già presente in un'altra opera. Un'opera teatrale o un film o una fiction televisiva basata su una trama ripresa da un libro, senza autorizzazione e senza pagarne i diritti. E infine la più diffusa e dilagante: il copia e incolla su Internet, contenuti ripresi da un sito (esempio: una recensione cinematografica o discografica) e inseriti in un altro sito senza chiederne l'autorizzazione e neanche citarne la fonte.
Nel resto della pagina si parla di opere d'ingegno pensate per lo sfruttamento commerciale, ed affidate per la riscossione dei diritti a soggetti privati (editori) o semi-pubblici (SIAE). Alla tutela in questo caso ci pensano loro e, come abbiamo visto, lo fanno con molta determinazione.
E' possibile però tutelare qualsiasi opera d'ingegno, anche prima o a prescindere dallo sfruttamento commerciale, anche prima della sua pubblicazione o divulgazione, in almeno tre modi, in base alle leggi vigenti, più uno in base alle leggi di Internet.
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Brevetto |
Per le opere che si prestano a questa forma di tutela (invenzioni, idee specificabili, programmi software) esiste il consolidato concetto di "brevetto", l'opera è depositata presso l'apposita struttura (ovviamente prima di essere resa pubblica) e qualsiasi copia successiva è perseguibile per legge. Non si tratta di un concetto applicabile alla musica, al giornalismo o alle opere letterarie e quindi lo citiamo solo per completezza. |
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Registrazione |
La legge 633/1941 prevede la possibilità di
depositare opere stampate nel RGP
(Registro Progressivo Generale) delle opere protette del contenuto. L'ente
pubblico che mantiene questo registro è il Segretariato Generale Area 3 -
Spettacolo del Ministero per i beni e le Attività
culturali. La registrazione è gratuita (a parte le solite
marche da bollo) e richiede però obbligatoriamente una comprova della stampa
dell'opera. Nel caso di un libro sarà la stampa da parte di un editore
(anche se in tiratura limitata), nel caso di una canzone la stampa dello
spartito. Questa stampa costituisce una sorta di "fotografia" dell'opera al
momento della registrazione e quindi la prova, nel caso di copia e di
contestazione legale, che l'opera stessa era preesistente. |
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Deposito |
Per le opere inedite è possibile affidare la tutela alla SIAE. L'operazione non è gratuita ma neanche onerosa (100-200 €) e può essere effettuata anche da soggetti che non siano iscritti alla stessa SIAE. In questo caso è possibile depositare, con vari sistemi (registrazione su supporto digitale, ad esempio su un DAT, per opere musicali) l'opera inedita e quindi avere la possibilità di una contestazione successiva in caso di copia non autorizzata. Se l'opera dovesse essere diffusa a titolo gratuito la SIAE potrà anche fornire gli appositi "bollini" che hanno lo scopo di far sapere a tutti che l'opera non è di pubblico dominio (es. gli atti di un convegno o la diffusione dei risultati di un lavoro a mezzo CD o DVD dati). Nel caso che invece si decida, in seguito, di tentare uno sfruttamento commerciale, la SIAE si occuperà della raccolta dei diritti, come fa per tutte le opere edite. |
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Licenza |
Nel mondo parallelo e sovranazionale di Internet esiste anche un altro sistema, proposto alcuni anni fa ed ormai universalmente diffuso: la licenza Creative Commons. In pratica si tratta soltanto di una dichiarazione, con formato e descrizione dei diritti però normalizzata e unificata per tutti i paesi ai quali è stata adattata (l'Italia e tra questi), con la quale l'autore dell'opera dichiara il tipo di utilizzo, comunque gratuito, da lui concesso. Potrebbe essere consentito il solo riferimento (link) dietro preventiva autorizzazione, sino alla copia libera citando la fonte. In ogni caso è un sistema basato unicamente sul principio della fiducia e correttezza reciproca, non sono previste sanzioni diverse dallo "sputtanamento" del copiatore nel mondo Internet. Il punto debole del sistema è rappresentato dalla mancanza di un registro per il deposito dell'opera. Essendo ogni pagina di Internet (e anche le immagini, in parte) facilmente modificabile in modo parziale, la contestazione della copia non sarebbe agevole, in caso di necessità. In pratica si tratta di un semplice avviso, ma per opere pubblicate su Internet non a scopo di lucro si è rivelata in questi anni sostanzialmente sufficiente. Per semplicità è il metodo che usiamo noi di Musica & Memoria. |
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La durata dei diritti |
Giugno 2007 |
La estensione in senso temporale degli interessi musicali sta provocando un curioso fenomeno. I diritti di esclusiva hanno una durata molto estesa ma comunque limitata nel tempo, attualmente fissata, nella maggior parte dei paesi, a 50 anni. Dopo tale periodo cessa l'esclusiva per chi ne è il detentore (nel caso della musica tipicamente una casa discografica) e qualsiasi altro soggetto può riprodurre l'opera (per esempio pubblicarla su un disco o diffonderla in broadcast con qualsiasi tecnologia). L'opera diventa quindi di pubblico dominio.
Un tempo questo periodo individuava la musica anteriore di 50 anni come "classica" e quindi, per logica conseguenza, di pubblico dominio. Se andiamo invece alla musica di 50 anni fa ed oltre, quindi anteriore al 1955, troviamo molta produzione jazz (il primo Miles Davis, quasi tutto Charlie Parker e Lester Young, molto Dizzy Gillespie e i primi passi di Sonny Rollins e altri). Se andiamo nel rock troviamo per esempio che i primi due singoli di Elvis Presley, usciti nel 1954 (Good Rockin' Tonight/ I Don't Care If The Sun Don't Shine - That's All Right/ Blue Moon of Kentucky) sono già usciti dalla copertura. Naturalmente lo stesso sta avvenendo per buona parte del rock delle origini (Haley, Chuck Berry, Buddy Holly ecc.).
Questa inedita situazione apre nuove possibilità alle piccole etichette discografiche, che infatti stanno già iniziando a produrre interessanti raccolte di jazz be-bop, con inediti o brani fuori catalogo da anni. Ma può anche aprire la porta ad una sorta di peer-to-peer legale o semi-legale, limitato alla sola musica non coperta da diritti, che ormai copre molta produzione che mantiene interesse anche per chi ascolta musica contemporanea (blues, jazz, rock, tra qualche anno, beat).
La situazione di completa libertà di riproduzione e scambio è comunque limitata alle opere di pubblico dominio, e il passaggio in questa condizione è materia assai complessa e diversa per differenti paesi e legislazioni.
Per quanto tempo un brano musicale è coperto da diritti? Quando diventa di pubblico dominio ? Quali diritti sono tutelati e come? Esistono normative internazionali o la situazione è diversa da paese a paese?
Numerose sono le domande che possono sorgere in merito alla gestione dei diritti di copia, e che possono interessare ad esempio chi pensa di aprire una radio privata o una stazione radio Internet, inserire documentazione musicale in un sito o addirittura pubblicare dischi in proprio, senza infrangere leggi e diritti altrui e incappare in avvocati patrocinanti gli interessi di costoro
Diciamo subito che non esiste una normativa internazionale unificata e che le basi stesse della tutela dei diritti sono diverse per differenti legislazioni.
Le due legislazioni principali sono quella anglosassone, basata sul diritto di copia (copyright) e sulla proprietà dell'opera (corporate authorship), e quella francese, basata sul concetto di proprietà intellettuale, dalla quale derivano il diritto d'autore (droit d'auteur) e la proprietà morale sull'opera. La legislazione italiana deriva da quella francese, nata in epoca rivoluzionaria e giunta in Italia con il codice napoleonico.
La legislazione anglosassone è incentrata sulla regolamentazione dello sfruttamento commerciale dell'opera d'ingegno e vede come soggetti principali i privati: gli autori, gli esecutori sotto contratto (employees), l'editore e la casa discografica (employer). La legislazione francese (e italiana) è incentrata sulla tutela della proprietà intellettuale dell'opera d'ingegno, il cui sfruttamento economico è regolato dal diritto d'autore, ed è curato da associazioni tra gli autori e gli editori (come la SIAE italiana o la SACEM francese). La situazione legislativa è quindi fortemente difforme nei vari paesi, poiché evidentemente ogni legislazione ha validità nazionale.
Limitandoci alla musica e tentando una sintesi, gli elementi che possono essere tutelati per un certo numero di anni (scaduti i quali diventare di pubblico dominio) sono la esecuzione di un brano (registrazione) e la idea (musica e parole) alla base del brano. La esecuzione vede come attori gli esecutori e la casa discografica che li ha sotto contratto, la ideazione gli autori e il loro editore.
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Elemento regolato |
Soggetto |
Detentore dei diritti |
Cosa può farne |
Cosa è inibito agli altri senza accordi |
Durata dei diritti (esempi) |
Quando diventa di dominio pubblico |
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Esecuzione - registrazione |
Esecutore |
Casa discografica |
Pubblicare e vendere dischi / Richiedere royalties per la diffusione (radio, TV, ecc.) |
Riproduzione per vendita, noleggio o diffusione / Derivazione di altre opere (es. campionamento) / Esecuzione pubblica |
50
anni (Europa) |
Dopo la scadenza dei diritti degli attori. |
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Ideazione |
Autore |
Editore |
Pubblicare spartiti / Esigere i diritti d'autore per conto degli autori |
Copiare l'opera / Diffonderla senza versare i diritti d'autore |
Fino alla morte dell'autore + 70 anni in caso di eredi (USA, Europa) |
Dall'anno solare successivo la scadenza dei diritti. In USA, tutta la produzione antecedente il 1923. |
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Proprietà intellettuale |
Autore |
Autore |
Ottenere il pieno riconoscimento dell'idea originale |
Autorizzazione alla pubblicazione / Paternità dell'opera / Rispetto dell'integrità dell'opera / Diritto di recesso della cessione dei diritti / Protezione dell'onore e della reputazione |
Perpetua (solo legislazione francese e derivate) |
Come sopra, ma solo per lo sfruttamento commerciale e rimanendo sempre validi i diritti morali dell'autore. |
Da notare che solitamente editori e case discografiche coincidono, che gli autori potrebbero essere senza editore, ma essere tutelati in proprio come autori indipendenti, gli esecutori senza contratto al momento della esecuzione, ma potrebbero vendere i diritti in tempi successivi, e che nel caso di più autori il passaggio al pubblico dominio avviene dopo la morte dell'autore che vive più a lungo + 70 an
La individuazione dello status di pubblico dominio per un'opera musicale è resa ancora più complessa dalla legislazione difforme nei vari paesi e dalla parallela facilità di movimentazione, in particolare sulla rete mondiale Internet che, come noto, non ha né confini né dogane.
Una complicazione in tal senso è stata la modifica egislativa USA (1998) riferita comunemente come Sonny Bono Copyright Term Extension Act (CTEA), perché fortemente voluta dal parlamentare repubblicano, in precedenza notissimo autore e cantante beat in duo con la moglie Cher (Sonny & Cher). La nuova legge ha modificato quella precedente del 1976 ed ha esteso lo sfruttamento dei diritti d'autore a 70 anni dopo la morte dell'autore (uniformandola quindi all'uso europeo, in USA in precedenza era limitata a 50 anni) e lo sfruttamento delle opere commissionate (quindi nel nostro caso, le registrazioni di brani realizzate da artisti sotto contratto ad una casa discografica) da 50-70 a 95 anni.
Una completa analisi comparativa della situazione in USA prima e dopo il CTEA, a confronto con la legislazione europea, è stata pubblicata su un sito dell'università dell'Arizona, dal prof. Karjala e suoi assistenti, e può essere consultata alla pagina http://homepages.law.asu.edu/~dkarjala/OpposingCopyrightExtension/ (se non disponibile cliccare qui).
La nuova legge (act) non ha modificato la precedente normativa per il punto che considerava di pubblico dominio tutte le opere (non le registrazioni, soltanto l'idea dell'opera) antecedenti l'anno 1922, con la estensione approvata, quindi, qualsiasi opera messa sotto copyright dopo il 1923 è tutelata, in USA, al minimo fino al 2019. Per le registrazioni la situazione USA è più complessa, poiché si intrecciano anche leggi dei singoli stati. In pratica nessuna registrazione in quanto tale è di dominio pubblico all'interno degli USA.
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La legislazione europea e la possibilità di riproduzione di registrazioni over 50 |
In Europa invece i diritti di esclusiva sui brani registrati sono rimasti a 50 anni dalla prima pubblicazione o annuncio di pubblicazione, quindi, ad esempio, una registrazione di una esecuzione musicale anteriore al 1956 effettuata da musicisti europei sotto contratto per una casa discografica europea (o filiale europea), è uscita dal regime di esclusiva. Cosa potrebbero farne terzi o gli stessi esecutori? Una seconda casa discografica potrebbe inserire il brano in un suo disco (ad esempio una antologia) senza pagare nulla alla casa discografica originaria, né chiedere ad essa il consenso preventivo. Gli esecutori potrebbero svincolarsi dall'esclusiva e accordarsi con un'altra casa discografica per pubblicare l'opera (che, ad esempio, potrebbe essere fuori catalogo da anni). Il loro compenso non sarebbe dovuto a termini di legge, ma potrebbe essere oggetto di un contratto specifico.
Gli autori dei brani dovrebbero essere comunque tutelati, nel senso che la nuova casa discografica dovrebbe poi occuparsi di versare loro la quota di legge, per ogni disco venduto o diffuso in modalità broadcast. Questo naturalmente se gli autori sono ancora viventi, o sono passati meno di 70 anni dalla loro scomparsa, o se gli autori sono noti. Nel caso di un brano di tradizionale popolare (traditional) la nuova riproduzione o diffusione non sarebbe soggetta ad alcun vincolo economico, e potrebbe essere alla portata di qualsiasi soggetto (il brano inserito in un sito web, scambiato con sistemi P2P ecc.), in quanto a tutti gli effetti di pubblico dominio.
Chi ci rimette dalla scadenza dei diritti? La casa discografica anzitutto, che non può più sfruttare commercialmente l'esecuzione. Ma anche gli esecutori (ovviamente, se ancora viventi) se, in base al contratto che li legava alla casa discografica 50 anni fa, percepivano una percentuale su ogni riproduzione o diffusione del brano. Se invece il contratto prevedeva un forfait per loro non cambia nulla. Ad ogni buon conto numerosi artisti inglesi, guidati dal noto cantante degli anni '60 Cliff Richard, hanno sollevato il problema nel loro paese, puntando ad una estensione dello sfruttamento commerciale dell'esecuzione sino ai 95 anni come in USA (evidentemente sono piuttosto ottimisti sulla loro aspettativa di vita).
Cosa succede se gli esecutori, la nuova casa discografica, il broadcaster, gli autori, sono di un altro paese? Le cose si complicano, ovviamente, sia per le diverse legislazioni, sia perché autori ed esecutori potrebbero essere sotto contratto con editori o case diverse in vari paesi, o essere privi di contratto specifico, e quindi tutelati solo dalla legislazione generale (su loro iniziativa).
E' però comunque possibile, e messa in pratica già da alcune case discografiche europee, la pubblicazione di dischi contenenti registrazioni anteriori a 50 anni, anche di autori americani o sotto contratto a compagnie americane. Questi dischi possono circolare soltanto in Europa e non possono essere esportati negli Stati Uniti, ma, secondo il parere generale, sono legali (sempre fatti salvi i diritti degli autori). |
Questa strada era stata già seguita per registrazioni degli anni '30 (Bix Beiderbecke e altri jazzisti classici, ad esempio), ma la produzione degli anni '50 è molto più interessante, perché spesso registrata con criteri di alta fedeltà o comunque di qualità accettabile (il microsolco LP risale ai primi anni '50) e quindi commercialmente molto più sfruttabile.
Una casa discografica molto attiva in questo campo è la inglese Proper Records (www.propermusic.com) che propone un catalogo di incisioni anteriori a 50 anni a prezzo ridotto (15£ per box di 4CD), con una specializzazione nel jazz e nel be-bop.
Cosa succede se l'ipotetico disco ristampato in Europa viene esportato in un altro paese, dove gli stessi soggetti hanno tutela più ampia temporalmente? Una eventualità resa ancora più semplice dal mercato globale Internet o dal download digitale (legale). Anche in questo caso potrebbero crearsi situazioni legalmente non corrette, ma assai difficili da individuare e soprattutto da prevenire.
Rimane da chiarire l'aspetto più interessante per chi opera su Internet: la possibilità e i limiti della pubblicazione (gratuita) su un sito di registrazioni musicali o lo scambio P2P legale. Riassumiamo i vari casi in una tabella, prendendo ad esempio l'Italia o un altro paese europeo e registrazioni USA.
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Caso |
Esempi |
Azione corretta |
Problemi |
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(1) Sono ancora attivi i diritti degli autori delle musiche e/o dei testi utilizzati nella registrazione |
Le registrazioni "cool jazz" di Miles Davis (Birth of The Cool, 1950). I primi singoli di Elvis Presley. |
Sarebbe
necessario acquisire preventivamente l'assenso dagli autori (o loro eredi)
per la pubblicazione gratuita, oppure provvedere al pagamento. |
Chi rappresenta gli autori (o loro eredi, tipicamente) nel nostro paese? |
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(2) I diritti degli autori sono scaduti (tutti gli autori del brano sono scomparsi prima del 1936 oppure il brano è un traditional) |
Le registrazioni di musica folk degli Almanac Singers. |
Il brano è pubblicabile, ma non può essere scaricato negli USA. |
Come controllare la nazionalità e la localizzazione dei destinatari? In un sito si può verificare preventivamente mediante una registrazione, ed inibire selettivamente, su sistemi P2P no. Dovrebbe anche essere controllata la estensione del diritto d'autore per effetto del CTEA e l'effettivo status di "public domain" per brani traditional. |
Come si vede la iniziativa è teoricamente perseguibile, anche se costellata di trabocchetti legali. In particolare la determinazione dell'effettivo status di brano public domain (a prescindere dalla registrazione del brano stesso) non è agevole. Non mancano rivendicazioni di proprietà intellettuale anche per brani traditional (più d'uno ha cercato di mettere sotto copyright la celebre canzone The House Of The Rising Sun, ad esempio, sostenendo che l'arrangiamento era di sua ideazione), e quindi non si possono escludere azioni legali per il riconoscimento dei diritti. Una eventualità particolarmente minacciosa per siti no-profit, evidentemente con mezzi propri limitati. Per contro una eventuale pubblicazione in un paese relativamente remoto (rispetto agli USA) renderebbe altrettanto remota la pretesa dei diritti nel primo caso, mentre il caso di registrazioni ed autori italiani potrebbe richiedere maggiore attenzione, anche nel caso (2).
Un caso particolare ed eclatante è rappresentato dalla legislazione russa. L'URSS sino al 1992 non riconosceva il diritto d'autore vigente nei paesi occidentali, in quanto fuori dalle organizzazioni del commercio internazionale e dal concetto stesso di libero mercato. Venivano soltanto siglati accordi specifici per la diffusione in URSS di opere d'ingegno occidentali (dischi, film, ecc.). Quindi poteva essere siglato un accordo per la pubblicazione da parte della casa discografica di stato dell'URSS dei dischi di Paul McCartney (che infatti esistono e sono oggetto di collezione), la casa discografica dell'ex Beatles forniva i master alla Melodyia dietro un compenso. Ma se un cantante russo cantava (in russo o in inglese) e pubblicava in URSS le canzoni di Paul McCartney nulla riteneva di dovere a lui o alla casa discografica come autore o esecutore.
Dopo il 1992 e con la fine
dell'URSS la Russia si è progressivamente adeguata alla legislazione occidentale
in materia di diritto d'autore e di copia, una delle condizioni per entrare nel
libero mercato. L'adeguamento non è però stato esteso alle opere ideate o
pubblicate prima del 1992, e non sono state siglati accordi chiari e condivisi
con le case discografiche occidentali. Il risultato è che la riproduzione in
Russia di opere musicali occidentali è molto meno vincolata che in occidente, e
questa indeterminatezza legislativa (ovviamente contestata dalle organizzazioni
dei discografici) è alla base della attività dei portali russi di distribuzione
della musica digitale che hanno operato e continuano ad
operare in un limbo di semi-legalità senza che le varie RIAA e
IFPI abbiano potuto fare molto.
Il più noto tra questi siti, AllOfMP3.com,
che è arrivato a fatturare in UK a livelli analoghi di iTunes, è stato infine
bloccato nel 2007 mediante un accordo che ha coinvolto addirittura i due
presidenti russo e americano, dietro pesanti e continuate pressioni
dell'industria discografica. Altri siti meno noti hanno però preso il suo posto,
e la stessa società che lo gestiva, che si chiama, all'occidentale,
MediaServices, ha lanciato un nuovo sito del tutto analogo, MP3sparks.com.
Sempre sfruttando la legislazione russa. Il colpo subito è però stato efficace e
i nuovi siti, almeno ad ora (data aggiornamento: novembre 2008) non hanno più
recuperato la quota di mercato del vecchio AllOfMP3.
Soltanto un accordo tra i
paesi per un copyright internazionale potrebbe risolvere questo ginepraio, e
garantire sia la diffusione delle opere, sia il corretto compenso di esecutori
ed autori, sia le case discografiche da fenomeni di concorrenza sleale derivanti
da legislazioni particolari. Tentativi in tal senso sono iniziati dal 1886
(trattato internazionale di Berna) e sono continuati con i successivi accordi
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) del 1947 e URAA (Uruguay Round
Agreements Act) siglato nel 1994 in sede WTO (World Trade Organization), ma
senza pervenire ad un principio unificante valido per tutti i paesi, o almeno
per i principali. Esiste comunque una organizzazione internazionale in ambito
ONU che si occupa della protezione della proprietà intellettuale, e quindi
della armonizzazione del diritto di proprietà e d'autore, chiamata WIPO
(World Intellectual Property Organization), con sede a Ginevra.
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I diritti di copia della musica classica, degli spartiti e dei libri |
Nel caso della musica classica (intesa come la musica colta prodotta sino alla I guerra mondiale) i diritti d'autore sono sicuramente scaduti per lo sfruttamento economico e quindi tutto il materiale è considerabile "public domain". In altre parole gli eredi di Mahler o di Verdi non possono percepire nulla per esecuzioni pubbliche delle loro opere. Questo vale anche per gli spartiti? No. Gli spartiti, anche se riproducono un'opera d'ingegno già di pubblico dominio, sono comunque frutto del lavoro dell'editore che li ha trascritti su pentagramma e organizzati in fascicoli. La riproduzione dello spartito (ad esempio mediante fotocopia, o scannerizzazione e inserimento in Internet) è comunque una violazione dell'opera d'ingegno dell'editore, che ha trascritto e riprodotto la musica.
Una riproduzione di spartiti libera potrebbe aversi solo se: a) sono riprodotti spartiti pubblicati oltre il tempo di scadenza dei diritti (50 anni in Europa, 75 in USA), oppure: b) l'opera è stata trascritta autonomamente, oppure ancora: c) lo spartito è già di suo "public domain", ad esempio è stato stampato da un ente senza fine di lucro o da un soggetto che esplicitamente esclude alcun intento commerciale.
Si tratta della medesima situazione della pubblicazione di classici su libro. Qualunque editore può pubblicare l'Odissea o l'Orlando furioso senza pagare alcun diritto agli eredi (anche se fossero individuabili, a differenza di questi due esempi). Ma una fotocopia del libro di quell'editore è comunque una violazione dei suoi diritti, la sua opera d'ingegno consiste nell'aver organizzato il materiale in un certo modo.
In altre parole: i classici costituiscono ancora una fonte di guadagno per editori di musica e testi.
Per inciso, è proprio su questo aspetto che si è provvisoriamente bloccata la temeraria iniziativa di Google Books, che aveva l'obiettivo originario di scannerizzare, digitalizzare e rendere disponibili in Internet tutti i libri per i quali i diritti erano scaduti senza alcuna incertezza. Google aveva iniziato ad appoggiarsi a biblioteche in varie parti del mondo che avrebbero fatto il lavoro manuale di scansione, e avrebbe messo a disposizione gli archivi elettronici. Chiaramente si partiva dal mondo anglo-sassone, ma in poche centinaia di anni (...) si sarebbe completata questa trasposizione nel mondo reale della utopica Biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges. In questo modo Google avrebbe però annullato le possibilità di guadagno sui classici di tutti gli editori del mondo (trasformandole in proprie opportunità di guadagno) e ha scatenato così una potente reazione che ha bloccato il progetto originario, trasformandolo in un (comunque affascinante) sistema universale di indicizzazione dei libri, che consente di individuare un libro a partire da un brano di testo in esso contenuto.
Continua su: la digitalizzazione del significato.
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Il fine di lucro e il profitto |
Sia la
legge del 1941
sia la più recente legge Urbani utilizzano come parametro per l'applicazione
delle pene il guadagno illecito per l'autore della copia, e quindi per converso
il danno economico per il detentore dei diritti d'autore e dei diritti di copia.
Nel caso della vendita per strada di CD e DVD contraffatti la violazione è
evidente, nel caso di copia via Internet lo è meno.
Una sentenza della Corte di Cassazione (numero 149 del 2007, III sezione penale)
ha messo effettivamente in discussione questo principio, e ha fatto parlare
(impropriamente) molti organi di stampa di "liberalizzazione delle copie via Internet".
La sentenza riguardava un procedimento a carico di due studenti torinesi che avevano organizzato un'area ftp per la distribuzione e il libero scambio di software, ovviamente non tutto freeware o GNU license (altrimenti non ci sarebbe stato reato). L'aggravante del fine di lucro era stata applicata nelle sentenze precedenti, ma è stata cassata dalla Cassazione, con motivazioni che possono applicarsi anche a tutte le aree di scambio di musica e film:
«deve essere
escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia
stata determinata da fini di lucro, emergendo dall’accertamento di merito che
gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione
del server Ftp».
...
«per fine
di lucro deve intendersi un fine di guadagno economicamente
apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che
non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; nè l’incremento
patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso
di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori
dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche
se di diversa natura, che connoti l’abuso».
In realtà il
procedimento era iniziato prima della promulgazione della legge Urbani, quindi
per violazione della
633/41 e successive
integrazioni. Con la legge Urbani (n. 128/2004) la espressione "a fini di lucro"
utilizzata nella legge 633 del 1961 è stato sostituita con "per trarne
profitto". Una sostituzione voluta dagli editori per poter ampliare
l'applicabilità della legge.
Quindi la sentenza non è matematicamente applicabile alla legge attualmente in vigore.
Leggendo le motivazioni appare però evidente che è proprio il principio del
vantaggio per il reo ad essere messo in discussione, quando non si può dimostrare
un concreto introito di denaro da parte dello stessi reo, e neanche che il software o la
musica copiata sarebbe stata acquistata, se l'acquisizione non fosse stata
gratuita.
Elemento discriminante per l'aggravante di pena è quindi il termine profitto al posto di lucro. Ma qual è la differenza?
Lucro , secondo il dizionario Gabrielli, è sinonimo di "guadagno,
profitto materiale".
Sembrerebbe quindi che
profitto sia sostanzialmente la stessa cosa,
ma allora non si capirebbe l'interesse delle lobby degli editori e dei
discografici per utilizzare questa parola al posto delle precedente.
Profitto in effetti ha tre significati:
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economico |
differenza tra ricavi e costi totali di produzione (teoria economica classica) oppure la differenza tra il valore del prodotto e il salario di sussistenza (economia marxista) (Enciclopedia Universale Garzanti) |
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personale |
utilità, vantaggio, beneficio, giovamento (dizionario Gabrielli, dizionario Garzanti) |
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valutativo |
criterio di valutazione nella scuola ("voto di profitto") o in altre attività (dizionario Gabrielli, dizionario Garzanti) |
E' chiaro che il primo significato è del tutto coincidente con il concetto di lucro, quindi non aggiunge nulla alle possibilità di repressione. Quello che interessa al legislatore e agli "sponsor" è evidentemente la seconda accezione "personale" del termine profitto. Si potrebbe infatti sostenere che un copiatore di file MP3 pur non ricavandone un guadagno in termini economici, ne ricava un beneficio, potendo ad esempio caricare senza pagare il proprio lettore di musica e poi andare a fare jogging nel parco.
Si vedrà nelle successive sentenze se questa estensione sarà applicata dai giudici. Pur senza volerci addentrare in dissertazioni giuridiche, che sono fuori dalla nostra competenza, ci limitiamo a due osservazioni:
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le leggi citate tutelano essenzialmente il godimento economico del diritto d'autore e di copia, quindi il vantaggio economico, comunque lo si voglia chiamare, dovrebbe essere il parametro principale per la valutazione del danno; |
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rimane comunque il caso, come quello citato dei due studenti torinesi, di chi mette a disposizione materiale protetto ad altri, senza ricavarne profitto né economico né personale. |
La
legge italiana fondamentale sul diritto d'autore e il diritto d'autore risale al
1941 ed è ancora in vigore, ovviamente con molte integrazioni introdotte negli
anni successivi. E' un dispositivo di legge molto complesso, di ben 206
articoli, e copre tutte le opere d'ingegno, con un approccio derivato dal
modello francese (vedi).
Per chi volesse avventurarsi a consultarla ne mettiamo a disposizione una copia,
contenente tutte le integrazioni consolidate al 2003, presa direttamente dal
sito della associazione dei discografici italiani (FIMI),
principali beneficiari di questa legge di tutela (saranno contenti che se ne
diffonde la conoscenza). E' un documento in formato PDF "puro", quindi si può
operare comodamente in ricerche sul testo.
Legge 633 del 22 aprile 1941 e successive integrazioni, consolidate al 29 aprile 2003
Come indicato in precedenza, la legge è stata modificata in alcune parti, in particolare nella espressione "a fini di lucro", dalla successiva legge Urbani.
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La legge 128/2004 (legge Urbani) |
La legge che ha aggiornato i diritti d'autore alla nuova realtà di Internet e del peer-to-peer, acquisendo le istanze delle lobby dei discografici e degli editori, già ampiamente accolte in sede europea, porta il nome dell'allora Ministro dei Beni culturali Giuliano Urbani, che ha quindi avuto il destino di essere ricordato, dopo cinque anni passati in questo ministero (assai importante per la prima "potenza culturale" del mondo, l'Italia) essenzialmente per questa legge restrittiva.
La legge è consultabile sul sito del Parlamento, nel caso di variazioni di indirizzo pubblichiamo anche il link per una copia in PDF.
http://www.parlamento.it/leggi/04128l.htm (copia PDF)
La legge fa riferimento ad un decreto legislativo poi confluito nella 633/41 e integrazioni citata prima, ma che è possibile consultare ai link seguenti.
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03068dl.htm (copia PDF)
Il varo della legge e la sua applicazione successiva è stato accompagnato da robuste polemiche da parte delle contro-lobbies degli utenti della rete, dei sostenitori della liberazione del diritto di copia, dei provider (e probabilmente dalla lobby occulta dei fornitori di banda, che però non appariva più di tanto preoccupata).
Le limitazioni
introdotte nella libera circolazione delle
opere d'ingegno sono evidenti a una lettura anche sommaria del dispositivo. La
domanda di fondo che molti si fanno però è: la legge è
utile allo scopo che si prefigge, i diritti dei proprietari delle
opere di ingegno sono ora maggiormente tutelati?
Molti osservano che la legge appare in gran parte non
applicata. Gli occasionali sequestri di materiale pirata sarebbero
stati possibili anche con le leggi precedenti, i "vù cumprà" continuano a
vendere CD e soprattutto DVD malamente contraffatti e di infima qualità ai
nostri connazionali, evidentemente assai poco sensibilizzati da leggi e campagne
pubblicitarie ossessive ("non ruberesti mai un'auto, non ruberesti mai una
borsetta ...") e subendo repressioni sporadiche, il P2P, a giudicare dal grande
successo di eMule e derivati e BitTorrent, continua ad essere praticato in
massa, sempre senza che si veda apparentemente alcuna misura repressiva.
I sostenitori della legge e in generale della via repressiva sostengono invece che senza questa freni, seppur ampiamente eludibili, nell'era della digitalizzazione e della duplicabilità totale ogni tutela del diritto d'autore sarebbe travolta e la possibilità di ricavare un guadagno dalle opere d'ingegno sarebbe compromessa irrimediabilmente.
In effetti occorre ammettere che questo rischio esiste, e che una maggiore libertà di copia avrebbe sicuramente effetti sul fatturato dei soggetti che vivono della distribuzione delle opere d'ingegno.
Abbiamo tentato una sintesi del diritto d'autore dal punto di vista delle musica. E' materia complessa e di conseguenza imprecisioni ed eccessive semplificazioni sono sempre possibili. Non esitate a contattarci se le avete rilevate o se volete chiarimenti o approfondimenti. |
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Alberto
Truffi
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